(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 38
                         del 17 agosto 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il primo comma dell'art. 19 della legge  regionale  17  gennaio
1994, n. 3 e' sostituito con i seguenti:
   "I  titolari  dei  pozzi gia' escavati senza autorizzazione devono
darne comunicazione entro il 20 agosto 1994.
   Gli stessi, per ottenere l'autorizzazione, devono farne  richiesta
entro il 3 febbraio 1997".